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CONDIZIONI
GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
1.
PREMESSA. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO. Premesso che:
a)
il decreto legislativo n. 111 del 17.3.95 di attuazione della Direttiva
90/314/CE dispone a protezione del
consumatore
che l’organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il
consumatore si rivolge, debbano essere
in
possesso dell’autorizzazione amministrativa all’espletamento delle
loro attività (art. 3/1 lett. a d.lgs. 111/95).
b)
il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di
pacchetto turistico (ai sensi dell’art. 6 del d.
lgs.
111/95), che è documento indispensabile per accedere eventualmente al
Fondo di Garanzia di cui all’art. 18 delle
presenti
Condizioni generali di contratto.
La
nozione di ‘pacchetto turistico’ (art.2/1 d.lgs. 111/95) è la
seguente:
I
pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti
“tutto compreso”, risultanti dalla prefissata
combinazione
di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in
vendita ad un prezzo forfetario, e
di
durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo
comprendente almeno una notte:
a)
trasporto;
b)
alloggio;
c)
servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (omissis)
....... che costituiscano parte significativa del
“pacchetto
turistico”.
2.
FONTI LEGISLATIVE. Il contratto di compravendita di pacchetto
turistico, è regolato, oltre che dalle
presenti
condizioni generali, anche dalle clausole indicate nella documentazione di
viaggio consegnata al
consumatore.
Detto contratto, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio
nazionale che estero, sarà altresì
disciplinato
dalle disposizioni – in quanto applicabili - della L. 27/12/1977 n°1084
di ratifica ed esecuzione della
Convenzione
Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles
il 23.4.1970, nonché dal
sopraccitato
Decreto Legislativo 111/95.
3.
INFORMAZIONE OBBLIGATORIA - SCHEDA TECNICA. L’organizzatore ha
l’obbligo di realizzare in
catalogo
o nel programma fuori catalogo una scheda tecnica. Gli elementi
obbligatori da inserire nella scheda tecnica
del
catalogo o del programma fuori catalogo sono:
estremi
dell’autorizzazione amministrativa dell’organizzatore;
estremi
della polizza assicurativa responsabilità civile;
periodo
di validità del catalogo o programma fuori catalogo;
cambio
di riferimento ai fini degli adeguamenti valutari, giorno o valore;
4.
PRENOTAZIONI. La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su
apposito modulo contrattuale, se del
caso
elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che
ne riceverà copia. L’accettazione delle
prenotazioni
si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo
nel momento in cui
l’organizzatore
invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al cliente
presso l’agenzia di viaggi
venditrice.
Le
indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti
contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri
mezzi
di comunicazione scritta, saranno fornite dall’organizzatore in regolare
adempimento degli obblighi previsti a
proprio
carico dal Decr. Legisl. 111/95 in tempo utile prima dell’inizio del
viaggio.
5.
PAGAMENTI. La misura dell’acconto, fino ad un massimo del 25% del
prezzo del pacchetto turistico, da
versare
all’atto della prenotazione ovvero all’atto della richiesta
impegnativa e la data entro cui prima della partenza
dovrà
essere effettuato il saldo, risultano dal catalogo, opuscolo o quanto
altro.
Il
mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce
clausola risolutiva espressa tale da
determinarne,
da parte dell’agenzia intermediaria e/o dell’organizzatore la
risoluzione di diritto.
6.
PREZZO. Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel
contratto, con riferimento a quanto indicato in
catalogo
o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi
cataloghi o programmi fuori
catalogo
successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni
precedenti la partenza e soltanto in
conseguenza
alle variazioni di:
-
costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
-
diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte,
tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei
porti
e negli aeroporti;
-
tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per
tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui
sopra in vigore alla data di pubblicazione del
programma
come riportata nella scheda tecnica del catalogo ovvero alla data
riportata negli eventuali aggiornamenti
di
cui sopra.
Le
oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico
nella percentuale espressamente indicata nella
scheda
tecnica del catalogo o programma fuori catalogo.
7.
RECESSO DEL CONSUMATORE. Il consumatore può recedere dal
contratto, senza pagare penali, nelle
seguenti
ipotesi:
-
aumento del prezzo di cui al precedente art.6 in misura eccedente il 10%;
-
modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto
oggettivamente configurabili come fondamentali
ai
fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato
e proposta dall’organizzatore dopo la
conclusione
del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal
consumatore.
Nei
casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto:
-
ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di
prezzo o con la restituzione dell'eccedenza
di
prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al
primo;
-
alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale
restituzione dovrà essere effettuata entro sette
giorni
lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso.
Il
consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di
accettare la modifica o di recedere) entro e non
oltre
due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento
o di modifica. In difetto di espressa
comunicazione
entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si
intende accettata.
Al
consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori
delle ipotesi elencate al primo comma verrà
addebitato
–al netto dell’acconto versato di cui all’art. 5/1° comma-
l’importo della penale nella misura indicata nella
scheda
tecnica del Catalogo o Programma fuori catalogo (oltre al costo
individuale di gestione pratica). Nel caso di
gruppi
precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma
del contratto.
8.
MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
Nell’ipotesi
in cui, prima della partenza, l’organizzatore comunichi per iscritto la
propria impossibilità di fornire uno
o
più dei servizi oggetto del pacchetto turistico, proponendo una soluzione
alternativa il consumatore potrà esercitare
alternativamente
il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell’offerta
di un pacchetto turistico
sostituivo
proposto (ai sensi del 2° e 3° comma del precedente articolo 7).
Il
consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando
l’annullamento dipenda dal mancato
raggiungimento
del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma
fuori catalogo, o da casi
di
forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico
acquistato.
Per
gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso
fortuito e da mancato raggiungimento del
numero
minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata
accettazione da parte del consumatore del
pacchetto
turistico alternativo offerto (ai sensi del precedente art. 7),
l’organizzatore che annulla ( ex art. 1469 bis n.
5
Cod. Civ.), restituirà al consumatore il doppio di quanto dallo stesso
pagato e incassato dall’organizzatore, tramite
l’agente
di viaggio.
La
somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli
importi di cui il consumatore sarebbe in
pari
data debitore secondo quanto previsto dal precedente art. 7, 4° comma
qualora fosse egli ad annullare.
9.
MODIFICHE DOPO LA PARTENZA. L’organizzatore, qualora dopo la
partenza si trovi nell’impossibilità
di
fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del
consumatore, una parte essenziale dei servizi
contemplati
in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi
di prezzo a carico del contraente
e
qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle
previste, rimborsarlo in misura pari a tale
differenza.
Qualora
non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione
predisposta dall’organizzatore venga
rifiutata
dal consumatore per seri e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà
senza supplemento di prezzo, un mezzo
di
trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo
di partenza o al diverso luogo
eventualmente
pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti e lo
rimborserà nella misura della
differenza
tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni
effettuate fino al momento del rientro
anticipato.
10.
SOSTITUZIONI. Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da
altra persona sempre che:
l’organizzatore
ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data
fissata per la partenza,
ricevendo
contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario;
il
sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex
art. 10 d.lgs.111/95) ed in particolare i requisiti
relativi
al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
il
soggetto subentrante rimborsi all’organizzatore tutte le spese sostenute
per procedere alla sostituzione nella misura
che
gli verrà quantificata prima della cessione.
Il
cedente ed il cessionario sono inoltre solidalmente responsabili per il
pagamento del saldo del prezzo nonché degli
importi
di cui alla lettera c) del presente articolo.
In
relazione ad alcune tipologie di servizi, può verificarsi che un terzo
fornitore di servizi non accetti la modifica del
nominativo
del cessionario, anche se effettuata entro il termine di cui al precedente
punto a). L’organizzatore non
sarà
pertanto responsabile dell’eventuale mancata accettazione della modifica
da parte dei terzi fornitori di servizi.
Tale
mancata accettazione sarà tempestivamente comunicata dall’organizzatore
alle parti interessate prima della
partenza.
11.
OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI. I partecipanti dovranno essere muniti di
passaporto individuale o di
altro
documento valido per tutti i paesi toccati dall’itinerario, nonché dei
visti di soggiorno e di transito e dei
certificati
sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno
attenersi all’osservanza della regole di
normale
prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi
destinazione del viaggio, a tutte le
informazioni
fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle
disposizioni amministrative o legislative
relative
al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di
tutti i danni che l’organizzatore dovesse
subire
a causa della loro inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni.
Il
consumatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le
informazioni e gli elementi in suo possesso
utili
per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti
dei terzi responsabili del danno ed è
responsabile
verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di
surrogazione.
Il
consumatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore,
all’atto della prenotazione, le particolari richieste
personali
che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del
viaggio, sempre che ne risulti possibile
l’attuazione.
12.
CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA. La classificazione ufficiale delle
strutture alberghiere viene fornita
in
catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse
e formali indicazioni delle competenti
autorità
del paese in cui il servizio è erogato.
In
assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti
Pubbliche Autorità dei paesi anche membri della
UE
cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di
fornire in catalogo o depliant una propria
descrizione
della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e
conseguente accettazione della stessa da
parte
del consumatore.
13.
REGIME DI RESPONSABILITÀ’. L’organizzatore risponde dei danni
arrecati al consumatore a motivo
dell’inadempimento
totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le
stesse vengano effettuate da
lui
personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che
l’evento è derivato da fatto del consumatore
(ivi
comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso
dell’esecuzione dei servizi turistici) o da
circostanze
estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso
fortuito, da forza maggiore, ovvero
da
circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza
professionale, ragionevolmente prevedere
o
risolvere.
Il
venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del
pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle
obbligazioni
nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile
esclusivamente delle obbligazioni nascenti
dalla
sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità
previsti dalle leggi o convenzioni
sopra
citate.
14.
LIMITI DEL RISARCIMENTO. Il risarcimento dovuto
dall’organizzatore per danni alla persona non può
in
ogni caso essere superiore alle indennità risarcitorie previste dalle
convenzioni internazionali in riferimento alle
prestazioni
il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità: e precisamente
la Convenzione di Varsavia del
1929
sul trasporto aereo internazionale nel testo modificato all’Aja nel
1955; la Convenzione di Berna (CIV) sul
trasporto
ferroviario; la Convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV) sul contratto di
viaggio per ogni ipotesi di
responsabilità
dell’organizzatore. In ogni caso il limite risarcitorio non può
superare l’importo di “2.000 Franchi oro
Germinal
per danno alle cose” previsto dall’art. 13 n° 2 CCV e di 5000 Franchi
oro Germinal per qualsiasi altro
danno
e per quelli stabiliti dall’art. 1783 Cod. Civ..
15.
OBBLIGO DI ASSISTENZA. L’organizzatore è tenuto a prestare le
misure di assistenza al consumatore
imposte
dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli
obblighi a proprio carico per
disposizione
di legge o di contratto.
L’organizzatore
ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 13
e 14), quando la mancata od
inesatta
esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal
fatto di un terzo a carattere imprevedibile
o
inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.
16.
RECLAMI E DENUNCE. Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto
deve essere contestata dal
consumatore
senza ritardo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o
l’accompagnatore vi pongano
tempestivamente
rimedio.
Il
consumatore può altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una
raccomandata, con avviso di ricevimento,
all’organizzatore
o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del
rientro presso la località di
partenza.
17.
ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO. Se
non
espressamente
comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al
momento della prenotazione presso
gli
uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative
contro le spese derivanti dall’annullamento
del
pacchetto, infortuni e bagagli. Sarà altresì possibile stipulare un
contratto di assistenza che copra le spese di
rimpatrio
in caso di incidenti e malattie.
18.
FONDO DI GARANZIA. E’ istituito presso la Direzione Generale per
il Turismo del Ministero delle
Attività
Produttive il Fondo di Garanzia cui il consumatore può rivolgersi (ai
sensi dell’art. 21 D. lgs. 111/95), in
caso
di insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore o
dell’organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze:
a)
rimborso del prezzo versato;
b)
suo rimpatrio nel caso di viaggi all’estero
Il
fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in
caso di rientro forzato di turisti da Paesi
extracomunitari
in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento
dell’organizzatore.
Le
modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del
23/07/99,
n. 349 G.U. n. 249 del 12/10/1999 (ai sensi dell’art. 21 n.5 D. lgs.
n.111/95).
ADDENDUM
CONDIZIONI
GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA
DI
SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A)
DISPOSIZIONI NORMATIVE.
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto,
di
soggiorno,
ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi
configurare come fattispecie
negoziale
di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono
disciplinati dalle seguenti disposizioni
della
CCV: art. 1, n.3 e n.6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per quanto
concerne le previsioni diverse da quelle
relative
al contratto di organizzazione nonché dalle altre pattuizioni
specificamente riferite alla vendita del singolo
servizio
oggetto di contratto.
B)
CONDIZIONI DI CONTRATTO. A
tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle
condizioni
generali
di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 4 1°
comma; art. 5; art. 7; art.8; art.9; art. 10
1°
comma; art. 11; art. 15; art. 17. L’applicazione di dette clausole non
determina assolutamente la configurazione
dei
relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La
terminologia delle citate clausole relativa al contratto
di
pacchetto turistico (organizzatore. viaggio ecc.) va pertanto intesa con
riferimento alle corrispondenti figure del
contratto
di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).
Approvate
da Assotravel, Assoviaggi, Astoi e Fiavet
Informativa
ai sensi della Legge. Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 16
della L. 269/98.
La
legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla
prostituzione e Il rispetto per i diritti dei bambini non conosce
frontiere
alla
pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero.
Privacy.
Si
informa che tutti i dati personali verranno trattati nel pieno rispetto
delle disposizioni della legge 675/1996 e che il trattamento dei dati
personali è diretto all’espletamento da
parte
della Società delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto
turistico. I dati personali in ogni caso non saranno trasmessi ai terzi e
in ogni momento potranno essere cancellati a
richiesta del consumatore.
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