Riferimenti Legislativi in materia di viaggi
Legislazione Statale LEGGE 17 maggio 1983, n. 217
DECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 1995, n. 111
Legislazione Regionale Liguria, Piemonte, Val d'Aosta, Lombardia, Trentini A.A., Veneto, Friuli V.G., Emilia R., Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Lazio, Campania, Calabria, Basilicata, Sicilia, Sardegna.
Contratto di Viaggi CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
 

 
 
 
LEGGE 17 maggio 1983, n. 217.

   Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la
qualificazione dell'offerta turistica.
 
   La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica hanno
approvato;
 
                   IL  PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                              TITOLO I
 
                               Art. 1.
                        Finalita' della legge
 
La presente legge, emanata in attuazione dell'articolo  117  della
Costituzione, definisce i principi fondamentali in materia di turismo
ed  industria  alberghiera, ferme restando le competenze previste dal
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
Tali  principi  devono  garantire  l'equilibrato  sviluppo   delle
attivita'  turistiche  e di quelle connesse, considerata la rilevanza
delle stesse sia sotto il profilo sociale che sotto quello economico.
Sono fatte salve le attribuzioni in detta materia delle regioni a
statuto speciale e  delle  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano
previste nei rispettivi statuti e norme di attuazione.
Per   il  raggiungimento  degli  obbiettivi  della  programmazione
economica nazionale e settoriale, il Governo esercita le funzioni  di
indirizzo  e  coordinamento  avvalendosi  degli organismi di cui agli
articoli 2 e 3 della presente legge.
 
                               Art. 2.
                      Comitato di coordinamento
                   per la programmazione turistica
 
   Il Comitato di  coordinamento  per  la  programmazione  turistica,
nominato  con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri, e' composto dal Presidente del
Consiglio dei Ministri o dal Ministro competente da lui delegato  che
lo  presiede,  dai  presidenti  delle giunte regionali e delle giunte
provinciali di  Trento  e  Bolzano  o  dai  componenti  delle  giunte
medesime a tal fine delegati.
   Possono  essere  invitati a partecipare alle riunioni del Comitato
di  coordinamento  i  Ministri  interessati  alla  trattazione  degli
argomenti posti all'ordine del giorno.
   Il  Comitato  di  coordinamento  per  la  programmazione turistica
indica le finalita' prioritarie in relazione alle  quali  le  regioni
stabiliscono criteri e modalita' di utilizzo dei finanziamenti di cui
all'articolo 13 della presente legge.
   Il  medesimo  organismo  decide  la  convocazione della Conferenza
nazionale del turismo, di norma a scadenza  triennale,  per  compiere
verifiche  della  situazione e dei problemi del settore e suggerire i
provvedimenti relativi.
 
                               Art. 3.
                         Comitato consultivo
 
   Il  Comitato  consultivo  nazionale,  nominato  con  decreto   del
Ministro del turismo e dello spettacolo, che lo presiede, e' composto
da  20  rappresentanti  designati  dalle  organizzazioni maggiormente
rappresentative degli imprenditori  turistici  e  dei  sindacati  dei
lavoratori, dalle organizzazioni cooperative e dalle associazioni del
tempo  libero,  e  da 10 esperti scelti fra rappresentanti di enti ed
organismi pubblici e privati operanti nel settore del turismo  e  fra
docenti   universitari  e  studiosi  delle  discipline  afferenti  il
turismo. Tale Comitato esprime pareri e proposte al Comitato  di  cui
all'articolo 2 della presente legge.
 
                               Art. 4.
                 Organizzazione turistica regionale
 
   Per  l'espletamento  delle  attivita'  di  promozione e propaganda
delle risorse turistiche locali, di informazione e di accoglienza, le
regioni e le province autonome di Trento e  Bolzano  provvedono  alla
costituzione  di  "Aziende  di  promozione  turistica"  (APT),  quali
organismi  tecnico-operativi  e  strumentali  muniti   di   autonomia
amministrativa e di gestione.
   Le   leggi   regionali   individuano   gli   ambiti   territoriali
turisticamente rilevanti in  cui  operano  le  aziende,  nonche'  gli
strumenti  e  le  modalita'  attraverso  le  quali  si  attua il loro
collegamento funzionale con gli enti locali territoriali.
   Le leggi regionali  disciplinano  compiti,  funzioni  e  forme  di
coordinamento  delle attivita' delle aziende, assicurando la presenza
in seno a tali organismi di esperti e di  rappresentanti  degli  enti
locali  territoriali,  di  rappresentanti  delle  associazioni  degli
operatori  turistici  e   delle   organizzazioni   sindacali,   delle
organizzazioni  cooperative,  delle  associazioni  del  tempo libero,
nonche' di un rappresentante  designato  dalle  associazioni  proloco
operanti nel territorio.
   Le   aziende   provvedono,  previo  nullaosta  della  regione,  ad
istituire  uffici  di  informazione  e  di  accoglienza     turistica
denominati IAT.
   L'uso  della  stessa  denominazione  (IAT)  puo' essere consentito
anche agli uffici di informazione  promossi  dalle  "pro-loco"  sulla
base delle disposizioni emanate con legge regionale.
   Con  lo scioglimento degli enti provinciali per il turismo e delle
aziende autonome di cura, soggiorno e turismo il  relativo  personale
confluisce nel ruolo unico regionale.
   Le  entrate  anche di natura tributaria riconosciute dalla vigente
legislazione agli enti disciolti ed il personale da essi  proveniente
debbono  essere destinati con legge regionale agli organismi ai quali
sono state attribuite o delegate le relative funzioni.

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                               Art. 5.
                         Imprese turistiche
 
   Sono imprese turistiche quelle che svolgono attivita' di  gestione
di strutture ricettive ed annessi servizi turistici.
   I  titolari o gestori di tali imprese sono tenuti ad iscriversi in
una sezione speciale del registro istituito ai sensi della  legge  11
giugno 1971, n. 426.
   Per  ottenere  l'iscrizione  nel  registro  deve essere presentata
domanda  alla  camera  di   commercio,   industria,   artigianato   e
agricoltura rispettivamente nella provincia ove le imprese hanno sede
legale.
   Il richiedente deve:
     a)  aver  raggiunto  la  maggiore  eta', ad eccezione del minore
emancipato autorizzato a norma di legge  all'esercizio  di  attivita'
commerciale;
     b) essere in possesso della licenza di scuola media inferiore;
     c)  non  essere  nelle  condizioni previste dall'articolo 11 del
testo unico delle leggi di pubblica  sicurezza  approvato  con  regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;
     d)   aver   superato   un   esame   di  idoneita'  all'esercizio
dell'attivita' di impresa.
   I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge
esercitano le attivita' di cui  al  primo  comma,  hanno  diritto  ad
ottenere l'iscrizione su loro domanda .
 
                               Art. 6.
                         Strutture ricettive
 
   Sono  strutture  ricettive  gli  alberghi,  i  motels, i villaggi-
albergo, le residenze turistico-alberghiere, i campeggi,  i  villaggi
turistici, gli alloggi agro-turistici, gli esercizi di affittacamere,
le  case  e  gli  appartamenti  per  vacanze,  le case per ferie, gli
ostelli per la gioventu', i rifugi alpini.
   Gli  alberghi  sono  esercizi  ricettivi  aperti  al  pubblico,  a
gestione  unitaria,  che  forniscono alloggio, eventualmente vitto ed
altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o piu' stabili o in
parti di stabile.
   I motels sono alberghi particolarmente attrezzati per la  sosta  e
l'assistenza  delle  autovetture o delle imbarcazioni, che assicurano
alle stesse servizi di riparazione e di rifornimento carburanti.
   I  villaggi-albergo  sono  alberghi  che,  in  una   unica   area,
forniscono  agli utenti di unita' abitative dislocate in piu' stabili
servizi centralizzati.
   Le residenze turistico-alberghiere sono esercizi ricettivi  aperti
al  pubblico,  a gestione unitaria, che forniscono alloggio e servizi
accessori in unita' abitative  arredate  costituite  da  uno  o  piu'
locali, dotate di servizio autonomo di cucina.
   I campeggi sono esercizi ricettivi, aperti al pubblico, a gestione
unitaria,  attrezzati  su aree recintate per la sosta ed il soggiorno
di turisti provvisti, di norma, di tende o di altri mezzi autonomi di
pernottamento.
   I villaggi turistici sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a
gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la  sosta  ed  il
soggiorno in allestimenti minimi, di turisti sprovvisti, di norma, di
mezzi autonomi di pernottamento.
   Sono  alloggi  agro-turistici i locali, siti in fabbricati rurali,
nei quali viene dato alloggio a turisti da imprenditori agricoli.
   Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da  non  piu'
di  sei camere ubicate in non piu' di due appartamenti ammobiliati in
uno stesso stabile nei quali sono forniti alloggio e,  eventualmente,
servizi complementari.
   Sono case e appartamenti per vacanze gli immobili arredati gestiti
in  forma  imprenditoriale per l'affitto ai turisti, senza offerti di
servizi  centralizzati,  nel  corso  di  una  o  piu'  stagioni,  con
contratti avanti validita' non superiore ai tre mesi consecutivi.
   Sono  case  per  ferie  le strutture ricettive attrezzate   per il
soggiorno di persone o gruppi e  gestite,  al  di  fuori  di  normali
canali  commerciali,  da enti pubblici, associazione o enti religiosi
operanti senza fine  di  lucro  per  il  conseguimento  di  finalita'
sociali,  culturali, assistenziali, religiose, o sportive, nonche' da
enti o  aziende  per  il  soggiorno  dei  propri  dipendenti  e  loro
familiari.
   Sono  ostelli  per la gioventu' le strutture ricettive  attrezzate
per il soggiorno e il pernottamento dei giovani.
   Sono  rifusi alpini i locali idonei ad offrire ospitalita' in zone
montane di alta quota, fuori dai centri urbani.
   In rapporto alle specifiche caratteristiche ed esigenze locali  le
regioni  possono individuare e disciplinare altre strutture destinate
alla ricettivita' turistica.
 
                               Art. 7.
              Classificazione delle strutture ricettive
 
   Le leggi regionali dettano criteri per la classificazione    delle
strutture  ricettive  tenendo  conto delle dimensioni e dei requisiti
strutturali dei servizi offerti e della qualificazione degli addetti.
   Con riferimento ai dati di  cui  al  comma  precedente,  le  leggi
regionali    prevedono  cinque classi di alberghi  contrassegnati, in
ordine decrescente, da 5, 4, 3, 2 o 1 stella.
   Requisiti minimi degli  alberghi  ai  fini  della  classificazione
sono:
     capacita' ricettiva non inferiore a sette stanze;
     almeno un servizio igienico ogni dieci posti letto;
     un lavabo con acqua corrente calda e fredda per ogni camera;
     un locale ad uso comune;
     impianti  tecnologici e numero di addetti adeguati e qualificati
al funzionamento della struttura.
   Secondo i  medesimi  criteri,  le  leggi  regionali  provvedono  a
classificare  le  residenze turistico-alberghiera, contrassegnate con
4, 3 e 2 stelle.
   Gli alberghi contrassegnati con 5 stelle assumono la denominazione
aggiuntiva "lusso" quando siano in possesso  degli  standards  tipici
degli esercizi di classe internazionale.
   I campeggi sono contrassegnati dalle leggi regionali con 4, 3, 2 e
1  stella  in  rapporto  al servizio offerto, alla loro ubicazione ed
alla presenza di attrezzature ricreative, culturali e sportive.
   I villaggi turistici sono contrassegnati con 4, 3 e  2  stelle  in
rapporto  al  servizio offerto, alla loro ubicazione ed alla presenza
di attrezzature ricreative, culturali e sportive.
   Vengono contrassegnate con una stella le mini-aree  di  sosta  che
hanno un minimo di dieci ed un massimo di trenta piazzuole e svolgono
la  propria  attivita'  integrata  anche  con  altre attivita' extra-
turistiche, al supporto del turismo campeggistico itinerante,  rurale
ed escursionistico.
   I  campeggi  e  i  villaggi  turistici  assumono  la denominazione
aggiuntiva "A" (annuale) quando sono aperte per  la  doppia  stagione
estivo-invernale   o   sono  autorizzati  ad  esercitare  la  propria
attivita' per l'intero arco dell'anno.  La  chiusura  temporanea  dei
campeggi  di  cui  al  presente  comma  puo' essere consentita per un
periodo di tre mesi all'anno a scelta dell'operatore, e  deve  essere
indicata  nelle  guide  specializzate nonche' segnalata nelle insegne
del campeggio o del villaggio turistico.
   Le regioni individuano con  legge  i  requisiti  minimi  necessari
all'esercizio dell'attivita' di affittacamere.
   L'inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione e'
punita con sanzioni amministrative stabilite dalle leggi regionali da
un  minimo,  di  lire  500  mila  ad un massimo di lire 3 milioni. Il
termine per la denuncia di cui all'articolo 1, primo comma, del regio
decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito in legge 26  marzo
1936,  n. 526, e successive modificazioni, e' anticipato al 31 luglio
di ciascuno degli anni cui la denuncia medesima si riferisce. Il  re-
gime  dei prezzi concordati, previsto dalla presente legislazione per
gli alberghi, e' esteso  a  tutte  le  strutture  ricettive  indicate
nell'articolo 6, gestite da imprese turistiche.

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                               Art. 8.
                       Vincolo di destinazione
 
   Ai   fini  della  conservazione  e  della  tutela  del  patrimonio
ricettivo, in quanto rispondente alle finalita' di pubblico interesse
e  della  utilita'  sociale,  le  regioni,  con   specifiche   leggi,
sottopongono  a  vincolo di destinazione le strutture ricettive indi-
cate  dall'articolo  6,  in  conformita'  anche  con  le  indicazioni
derivanti dagli atti della programmazione regionale. Sono esclusi dal
vincolo  gli  alloggi rurali, agli alloggi gestiti da affittacamere e
le case e gli appartamenti per vacanze.
   Nell'ambito delle previsioni  dei  piani  regolatori  regionali  i
comuni  provvedono  ad  individuare  le  aree  destinate ad attivita'
turistiche e ricettive e a determinare  la  disciplina  di  tutela  e
utilizzazione  di  tali  aree,  tenendo  conto  dei piani di sviluppo
predisposti dalle regioni.
   Entro un anno dall'entrata  in  vigore  delle  leggi  regionali  i
comuni provvedono ad adeguare i propri strumenti urbanistici, secondo
quanto previsto al primo comma del presente articolo e individuano in
essi  le  aree destinate agli insediamenti turistici produttivi che a
tal fine sono vincolate.
   Per  rispondere  ad   esigenze   di   miglioramento   dell'assetto
territoriale  e  di  sviluppo del settore turistico, destinazioni di-
verse da quella originaria di aree e strutture turistiche e ricettive
possono  essere  previste  dai  piani  regolatori  generali  e   loro
varianti.
   Il  vincolo  di  destinazione puo' essere rimosso su richiesta del
proprietario solo se viene comprovata la non  convenienza  economico-
produttiva   della  struttura  ricettiva  e  previa  restituzione  di
contributi  e  agevolazioni  pubbliche  eventualmente   percepiti   e
opportunamente   rivalutati  ove  lo  svincolo  avvenga  prima  della
scadenza del finanziamento agevolato.
   Le regioni, con proprie leggi, fissano criteri e modalita' per  la
rimozione  del  vincolo  di  destinazione,  le sanzioni per i casi di
inadempienza ed  i  necessari  raccordi  con  le  norme  ed  i  piani
urbanistici.
 
                               Art. 9.
                    Agenzie di viaggio e turismo
 
   Sono  agenzie  di  viaggio  e  turismo  le  imprese che esercitano
attivita'  di  produzione,  organizzazione  di  viaggi  e  soggiorni,
intermediazione  nei  predetti servizi o anche entrambe le attivita',
ivi compresi i compiti di assistenza e  di  accoglienza  ai  turisti,
secondo  quando previsto dalla Convenzione internazionale relativa al
contratto di viaggio (CCV) di cui alla legge  27  dicembre  1977,  n.
1084.
   L'esercizio delle attivita' di cui al comma precedente e' soggetto
ad  autorizzazione  regionale,  previo  accertamento  del possesso da
parte del richiedente dei seguenti requisiti professionali:
     a)  conoscenza  dell'amministrazione  e   organizzazione   delle
agenzie di viaggio;
     b) conoscenza di tecnica, legislazione e geografia turistica;
     c) conoscenza di almeno due lingue straniere.
   Il  rilascio  dell'autorizzazione  dovra',  in  ogni  caso, essere
subordinato al versamento di un congruo  deposito cauzionale.
   Qualora la persona fisica titolare dell'autorizzazione non  presti
con  carattere  di continuita' ed esclusivita' la propria opera nella
agenzia, i requisiti di cui al  comma    precedente  dovranno  essere
posseduti dal direttore tecnico.
   L'autorizzazione  regionale  e'  subordinata  al  nulla-osta della
competente  autorita'  di  pubblica  sicurezza,  per  quanto  attiene
all'accertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e
12  del  testo  unico  approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, e successive modificazioni.
   Lo Stato cura la tenuta e l'aggiornamento di  un  apposito  elenco
nazionale  delle  agenzie  di  viaggio sulla base delle comunicazioni
relative alle autorizzazioni rilasciate dalle  regioni.  Tale  elenco
viene   pubblicato   annualmente   nella   Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   L'elenco di cui al precedente comma, unicamente  all'elenco  degli
uffici  informazioni  di  cui  all'articolo  4, viene raccolto in una
apposita pubblicazione dell'ENIT e diffuso in Italia ed all'estero.
   In  occasione  del  rilascio  delle  autorizzazioni   le   regioni
accerteranno  l'inesistenza  di  agenzie  con  denominazione uguale o
simile, gia' operanti sul territorio nazionale.
   Non potra',  in  ogni  caso,  essere  adottata  dalle  agenzie  la
denominazione di comuni o regioni italiane.
   Per  le persone fisiche o giuridiche straniere l'autorizzazione di
cui al secondo comma e' subordinata al rilascio dei nulla-osta  dello
Stato  ai  sensi  dell'articolo  58  del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
 
                              Art. 10.
                  Associazioni senza scopo di lucro
 
   Le associazioni  senza  scopo  di  lucro  che  operano  a  livello
nazionale  per  finalita' ricreative, culturali, religiose o sociali,
sono  autorizzate,  esclusivamente  per  i   propri   associati,   ad
esercitare attivita' turistiche e ricettive.
   Le  leggi  regionali  fissano  i  requisiti minimi omogenei   e le
modalita' di esercizio per il compimento delle attivita'  di  cui  al
comma   precedente,  assicurando  che  le  attivita'  medesime  siano
esercitate nei rispettivi ambiti associativi.
 
                              Art. 11.
                       Attivita' professionali
 
   Le regioni accertano i requisiti per l'esercizio delle professioni
di guida turistica, interprete turistico, accompagnatore turistico  o
corriere,   organizzatore   professionale  di  congressi,  istruttore
nautico, maestro di sci,  guida  alpina,  aspirante  guida  alpina  o
portatore  alpino,  guida  speleologica,  animatore turistico ed ogni
altra professione attinente al turismo.
   E'  guida  turistica  chi,  per  professione,  accompagna  persone
singole  o gruppi di persone nelle visite ad opere d'arte, a musei, a
gallerie, a scavi archeologici, illustrando le  attrattive  storiche,
artistiche, monumentali, paesaggistiche e naturali.
   E'  interprete  turistico  chi, per professione, presta la propria
opera di traduzione nell'assistenza a turisti stranieri.
   E'  accompagnatore  turistico  o  corriere  chi,  per professione,
accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi  attraverso
il territorio nazionale o all'estero; fornisce elementi significativi
e  notizie  di interesse turistico sulle zone di transito al di fuori
dell'ambito di competenza delle guide, quale individuato dal presente
articolo.
   E'  organizzatore  congressuale  chi  per  professione  svolge  la
propria   opera   nella   organizzazione  di  iniziative,  simposi  o
manifestazioni congressuali.
   E' istruttore nautico chi,  per  professione,  insegna  a  persone
singole  o  gruppi  di  persone  la  pratica del nuoto o di attivita'
nautiche.
   E' maestro di sci chi, per professione, insegna a persone  singole
o a gruppi di persone la pratica dello sci.
   E' guida alpina chi, per professione, accompagna singole persone o
gruppi di persone in scalate o gite in alta montagna.
   E' aspirante guida alpina o portatore alpino chi, per professione,
accompagna  singole  persone  o  gruppi  di  persone in ascensioni di
difficolta' non superiore al terzo  grado;  in  ascensioni  superiori
puo' fungere da capo cordata solo se assieme a guida alpina.
   E'  guida  speleologica  chi,  per professione, accompagna persone
singole o gruppi di persone nella esplorazione di  grotte  e  cavita'
naturali.
   E'  animatore  turistico  chi, per professione, organizza il tempo
libero di gruppi  di  turisti  con  attivita'  ricreative,  sportive,
culturali.
   In  particolare,  le  regioni  dovranno  accertare  per  le  guide
turistiche,  oltre  all'esatta  conoscenza  di  una  o  piu'   lingue
straniere,  una  conoscenza  approfondita  delle  opere  d'arte,  dei
monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali, o comunque
delle  risorse  ambientali  della  localita'  in  cui  dovra'  essere
esercitata  la  professione;  per  i  corrieri adeguate conoscenze in
materia di  geografia  turistica,  nonche'  dei  regolamenti  per  le
comunicazioni  ed  i trasporti e sull'organizzazione turistica; per i
maestri di sci, guide alpine e speleologiche, istruttori di alpinismo
e di sci alpino, adeguate capacita' professionali  in  sede  tecnico-
operativa  accertate alla stregua dei criteri didattici elaborati per
i vari gradi di professionalita' dai competenti enti ed  associazioni
nazionali;  per  gli  organizzatori congressuali la conoscenza di due
lingue  straniere  ed  un  comprovato   tirocinio   nelle   attivita'
congressuali a carattere nazionale ed internazionale.
   Per   l'esercizio   delle   suddette   professioni   i   cittadini
appartenenti ai Paesi membri  della  CEE  sono  equiparati  a  quelli
italiani, a condizioni di reciprocita'.
   Spetta  altresi'  alle leggi regionali di disciplinare l'attivita'
non professionale di coloro che svolgono le attivita' di cui ai commi
precedenti a favore dei soci ed assistiti degli enti ed organismi  di
carattere  associativo di cui all'articolo 10 che operano nel settore
del turismo e del tempo libero.
 
                              Art. 12.
                      Disposizioni transitorie
 
   L'assegnazione   delle   stelle    corrispondenti    alla    nuova
classificazione   fissata   dalla   presente  legge  avviene  in  via
definitiva, entro il 1 gennaio 1985, sulla base dei miglioramenti  di
strutture  e  servizi  che  saranno  nel  frattempo  apportati  dalle
imprese.
   Le  leggi  regionali stabiliscono le fasi temporali intermedie per
l'assegnazione della classificazione a stelle a quelle imprese che ne
hanno i requisiti o che avranno provveduto a realizzare, prima  della
scadenza  del  termine  di  cui  al primo comma, gli adeguamenti e le
opportune  trasformazioni  qualitative  in  modo  da  assicurare   un
graduale passaggio dalla vecchia alla nuova classificazione.
   A  decorrere  dal  1  gennaio  1985,  anche  in  assenza  di legge
regionale, le imprese ricettive esistenti saranno individuate con  la
seguente classifica a stelle:
     alberghi   di   lusso   in   possesso   di  standard  di  classe
internazionale: cinque stelle lusso;
     alberghi di lusso: cinque stelle;
     alberghi di prima categoria: quattro stelle;
     alberghi di seconda categoria e pensioni di  prima    categoria:
tre stelle;
     alberghi  di  terza  categoria  e pensioni di seconda categoria:
due stelle;
     alberghi di quarta categoria,  pensioni  di  terza  categoria  e
locande: una stella.
   Agli  effetti  della  normativa tributaria gli alberghi con cinque
stelle e cinque stelle lusso sono equiparati agli alberghi di  lusso;
gli  alberghi e le residenze turistico-alberghiere con quattro stelle
sono equiparati agli alberghi di prima categoria; gli alberghi  e  le
residenze  turistico-alberghiere con tre stelle, i villaggi turistici
e campeggi con  quattro  stelle  sono  equiparati  agli  alberghi  di
seconda  categoria; gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere
con due stelle, i villaggi turistici e campeggi con tre  stelle  sono
equiparati  agli  alberghi  di  terza categoria; gli alberghi con una
stella,  i  villaggi  turistici  e  campeggi  con  due  stelle   sono
equiparati  agli  alberghi  di  quarta  categoria; i campeggi con una
stella sono equiparati alle locande.

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                              TITOLO II
 
                              Art. 13.
            Intervento finanziario aggiuntivo dello Stato
 
   Ai fini dello  sviluppo  e  del  riequilibrio  territoriale  delle
attivita' di interesse turistico, con specifico riferimento alle aree
del  Mezzogiorno e delle zone interne e montane, nonche' per favorire
l'ammodernamento e  la  riqualificazione  delle  strutture  ricettive
esistenti  e  dei  servizi  turistici  e  dei  centri di vacanza, ivi
compresi quelli del turismo nautico, congressuale e termale, lo Stato
conferisce alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano
contributi ripartiti  secondo  le  modalita'  ed  i  criteri  di  cui
all'articolo 14.
   Per  gli  investimenti destinati alla creazione di nuove strutture
ricettive e di nuovi servizi  le  opere  devono  essere  incluse  nei
programmi  regionali  di  sviluppo di cui all'articolo 11 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
   I piani  regionali  di  sviluppo  dovranno  essere  opportunamente
aggiornati  nelle  parti  relative al turismo, per renderli  coerenti
con i fini di cui al primo comma del presente articolo.
   Per  il  triennio 1983-85 il conferimento di cui al primo comma e'
determinato in complessive lire 300 miliardi, di cui lire 50 miliardi
per l'anno 1983.
   Per  gli  anni  1984  e  1985  l'importo  dei   contributi   sara'
determinato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria.
 
                              Art. 14.
                       Ripartizione dei fondi
 
   Il  70 per cento delle risorse di cui al precedente articolo 13 e'
ripartito annualmente, sentito il Comitato di  coordinamento  di  cui
all'articolo  2,  tra  le  regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano secondo i seguenti criteri: un terzo in base alla popolazione
residente, quale risulta dai dati dell'ultimo censimento; un terzo in
base alla superficie del territorio ed un terzo in base  agli  indici
di utilizzazione del patrimonio ricettivo regionale.
   Il rimanente 30 per cento e' ripartito con gli stessi criteri, tra
le  regioni  che  comprendono  nel  proprio  territorio  le  aree del
Mezzogiorno, come indicate dall'articolo 1 del testo unico  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
   Per  l'anno  1983  la  ripartizione  e' effettuata entro 60 giorni
dall'entrata in vigore della presente legge.
   Restano ferme le procedure previste  dall'articolo  78  del  testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1972,  n.  670,  per  l'erogazione  di  fondi a favore delle province
autonome di Trento e Bolzano.
   I finanziamenti previsti dalla presente  legge  debbono  risultare
aggiuntivi  rispetto  ai finanziamenti ordinari a favore del turismo,
previsti dalla legislazione regionale preesistente.
   Nel rispetto di quanto stabilito nel comma precedente, le  regioni
possono   deliberare   la   gestione   unitaria   ed   integrata  dei
finanziamenti, e  procedere  alla  costituzione  dei  "fondi  per  lo
sviluppo  delle  attivita'  turistiche"  o provvedere ad una gestione
integrata delle disponibilita'  attraverso  le  societa'  finanziarie
regionali.
 
                              Art. 15.
                   Criteri, procedure e controlli
 
   Con  leggi regionali saranno stabiliti i criteri e le modalita' di 
accesso ai finanziamenti di cui all'articolo 13  nel  rispetto  della
destinazione  alle  opere  indicate  nello  stesso  articolo, a norma
dell'articolo 21, primo comma, della legge 19 maggio 1976, n. 335.
   Le somme comunque non utilizzate dalle regioni  e  dalle  province
autonome  di  Trento  e Bolzano entro l'esercizio successivo a quello
per  il  quale  lo  stanziamento  e'  destinato,  vengono  nuovamente
ripartite tra tutte.
   A  tal fine, il rendiconto annuale, debitamente documentato, delle
iniziative, sia pubbliche che private, finanziate con i contributi di
cui all'articolo 13, sara' presentato al  comitato  di  coordinamento
per  la  programmazione turistica di cui all'articolo 2 entro il mese
di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.
 
                              Art. 16.
                        Copertura finanziaria
 
   All'onere di lire 50 miliardi  derivante  dall'applicazione  della
presente  legge  per  l'anno  finanziario  1983, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856
dello stato  di  previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno
finanziario   medesimo,  all'uopo  utilizzando  la  voce  "Interventi
straordinari per il potenziamento dell'offerta turistica".
   Il Ministro del tesoro e' autorizzato  ad  apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
   La  presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei  decreti della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 17 maggio 1983
 
                               PERTINI
 
                                   FANFANI - SIGNORELLO -
                                   GORIA - BODRATO -
                                   SIGNORILE - ROGNONI
 
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
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DECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 1995, n. 111.

Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso".

Art. 1. Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai pacchetti turistici definiti all'art. 2, venduti od offerti in vendita nel territorio nazionale dall'organizzatore o dal venditore, di cui agli articoli 3 e 4, in possesso di regolare autorizzazione. 2. Il presente decreto si applica altresi' ai pacchetti turistici negoziati al di fuori dei locali commerciali, ferme restando le disposizioni del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50.

Art. 2. Pacchetti turistici

1. I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso", risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfettario, e di durata superiore alle ventiquattro ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio di cui all'art. 7, lettere i) e m), che costituiscano parte significativa del "pacchetto turistico". 2. La fatturazione separata degli elementi di uno stesso "pacchetto turistico" non sottrae l'organizzatore o il venditore agli obblighi del presente decreto.

Art. 3. Organizzatore di viaggio

1. Ai fini del presente decreto l'organizzatore di viaggio e': a) colui che, in possesso dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, realizza la combinazione degli elementi di cui all'art. 2 e si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfettario a procurare a terzi pacchetti turistici; b) l'associazione senza scopo di lucro di cui all'art. 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, nei limiti ivi stabiliti. 2. L'organizzatore puo' vendere pacchetti turistici direttamente o tramite un venditore.

Art. 4. V e n d i t o r e

1. Ai fini del presente decreto il venditore e': a) colui che, in possesso dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, vende, o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi dell'art. 2 verso un corrispettivo forfettario; b) l'associazione senza scopo di lucro di cui all'art. 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, nei limiti ivi stabiliti.

Art. 5. C o n s u m a t o r e

1. Ai fini del presente decreto, consumatore e' l'acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purche' soddisfi a tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.

Art. 6. Forma del contratto di vendita di pacchetti turistici

1. Il contratto di vendita di pacchetti turistici e' redatto in forma scritta in termini chiari e precisi. 2. Al consumatore deve essere rilasciata una copia del contratto stipulato, sottoscritto o timbrato dall'organizzatore o venditore.

Art. 7. Elementi del contratto di vendita di pacchetti turistici

1. Il contratto contiene i seguenti elementi: a) destinazione, durata, data d'inizio e conclusione, qualora sia previsto un soggiorno frazionato, durata del medesimo con relative date di inizio e fine; b) nome, indirizzo, numero di telefono ed estremi dell'autorizzazione all'esercizio dell'organizzatore o venditore che sottoscrive il contratto; c) prezzo del pacchetto turistico, modalita' della sua revisione, diritti e tasse sui servizi di atterraggio, sbarco ed imbarco nei porti ed aeroporti e gli altri oneri posti a carico del viaggiatore; d) importo, comunque non superiore al venticinque per cento del prezzo, da versarsi all'atto della prenotazione, nonche' il termine per il pagamento del saldo; il suddetto importo e' versato a titolo di caparra ma gli effetti di cui all'art. 1385 del codice civile non si producono allorche' il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile, ovvero sia giustificato dal grave inadempimento della controparte; e) estremi della copertura assicurativa e delle ulteriori polizze convenute con il viaggiatore; f) presupposti e modalita' di intervento del fondo di garanzia di cui all'art. 21; g) mezzi, caratteristiche e tipologie di trasporto, data, ora, luogo della partenza e del ritorno, tipo di posto assegnato; h) ove il pacchetto turistico includa la sistemazione in albergo, l'ubicazione, la categoria turistica, il livello, l'eventuale idoneita' all'accoglienza di persone disabili, nonche' le principali caratteristiche, la conformita' alla regolamentazione dello Stato membro ospitante, i pasti forniti; i) itinerario, visite, escursioni o altri servizi inclusi nel pacchetto turistico, ivi compresa la presenza di accompagnatori e guide turistiche; l) termine entro cui il consumatore deve essere informato dell'annullamento del viaggio per la mancata adesione del numero minimo dei partecipanti previsto; m) accordi specifici sulle modalita' del viaggio espressamente convenuti tra l'organizzatore o il venditore e il consumatore al momento della prenotazione; n) eventuali spese poste a carico del consumatore per la cessione del contratto ad un terzo; o) termine entro il quale il consumatore deve presentare reclamo per l'inadempimento o l'inesatta esecuzione del contratto; p) termine entro il quale il consumatore deve comunicare la propria scelta in relazione alle modifiche delle condizioni contrattuali di cui all'art. 12.

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Art. 8. Informazione del consumatore

1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, il venditore o l'organizzatore forniscono per iscritto informazioni di carattere generale concernenti le condizioni applicabili ai cittadini dello Stato membro dell'Unione europea in materia di passaporto e visto con l'indicazione dei termini per il rilascio, nonche' gli obblighi sanitari e le relative formalita' per l'effettuazione del viaggio e del soggiorno. 2. Prima dell'inizio del viaggio l'organizzatore ed il venditore comunicano al consumatore per iscritto le seguenti informazioni: a) orari, localita' di sosta intermedia e coincidenze; b) generalita' e recapito telefonico di eventuali rappresentanti locali dell'organizzatore o venditore ovvero di uffici locali contattabili dal viaggiatore in caso di difficolta'; c) recapito telefonico dell'organizzatore o venditore utilizzabile in caso di difficolta' in assenza di rappresentanti locali; d) per i viaggi ed i soggiorni di minorenne all'estero, recapiti telefonici per stabilire un contatto diretto con costui o con il responsabile locale del suo soggiorno; e) circa la sottoscrizione facoltativa di un contratto di assicurazione a copertura delle spese sostenute dal consumatore per l'annullamento del contratto o per il rimpatrio in caso di incidente o malattia. 3. Quando il contratto e' stipulato nell'imminenza della partenza, le indicazioni contenute nel comma 1 devono essere fornite contestualmente alla stipula del contratto. 4. E' fatto comunque divieto di fornire informazioni ingannevoli sulle modalita' del servizio offerto, sul prezzo e sugli altri elementi del contratto qualunque sia il mezzo mediante il quale dette informazioni vengono comunicate al consumatore.

Art. 9. Opuscolo informativo

1. L'opuscolo, ove posto a disposizione del consumatore, indica in modo chiaro e preciso: a) la destinazione, il mezzo, il tipo, la categoria di trasporto utilizzato; b) la sistemazione in albergo o altro tipo di alloggio, l'ubicazione, la categoria o il livello e le caratteristiche principali, la sua approvazione e classificazione dello Stato ospitante; c) i pasti forniti; d) l'itinerario; e) le informazioni di carattere generale applicabili al cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea in materia di passaporto e visto con indicazione dei termini per il rilascio, nonche' gli obblighi sanitari e le relative formalita' da assolvere per l'effettuazione del viaggio e del soggiorno; f) l'importo o la percentuale di prezzo da versare come acconto e le scadenze per il versamento del saldo; g) l'indicazione del numero minimo di partecipanti eventualmente necessario per l'effettuazione del viaggio tutto compreso e del termine entro il quale il consumatore deve essere informato dell'annullamento del pacchetto turistico; h) i termini, le modalita', il soggetto nei cui riguardi si esercita il diritto di recesso ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del 15 gennaio 1992, n. 50, nel caso di contratto negoziato fuori dei locali commerciali. 2. Le informazioni contenute nell'opuscolo vincolano l'organizzatore e il venditore in relazione alle rispettive responsabilita', a meno che le modifiche delle condizioni ivi indicate non siano comunicate per iscritto al consumatore prima della stipulazione del contratto o vengano concordate dai contraenti, mediante uno specifico accordo scritto, successivamente alla stipulazione.

Art. 10. Cessione del contratto

1. Il consumatore puo' sostituire a se' un terzo che soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio, nei rapporti derivanti dal contratto, ove comunichi per iscritto all'organizzatore o al venditore, entro e non oltre quattro giorni lavorativi prima della partenza, di trovarsi nell'impossibilita' di usufruire del pacchetto turistico e le generalita' del cessionario. 2. Il cedente ed il cessionario sono solidamente obbligati nei confronti dell'organizzatore o del venditore al pagamento del prezzo e delle spese ulteriori eventualmente derivanti dalla cessione.

Art. 11. Revisione del prezzo

1. La revisione del prezzo forfettario di vendita di pacchetto turistico convenuto dalle parti e' ammessa solo quando sia stata espressamente prevista nel contratto, anche con la definizione delle modalita' di calcolo, in conseguenza della variazione del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti o negli aeroporti, del tasso di cambio applicato. 2. La revisione al rialzo non puo' in ogni caso essere superiore al 10% del prezzo nel suo originario ammontare. 3. Quando l'aumento del prezzo supera la percentuale di cui al comma 2, l'acquirente puo' recedere dal contratto, previo rimborso delle somme gia' versate alla controparte. 4. Il prezzo non puo' in ogni caso essere aumentato nei venti giorni che precedono la partenza.

Art. 12. Modifiche delle condizioni contrattuali

1. Prima della partenza l'organizzatore o il venditore che abbia necessita' di modificare in modo significativo uno o piu' elementi del contratto, ne da' immediato avviso in forma scritta al consumatore, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue. 2. Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il consumatore puo' recedere, senza pagamento di penale, ed ha diritto a quanto previsto nell'art. 13. 3. Il consumatore comunica la propria scelta all'organizzatore o al venditore entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso indicato al comma 2. 4. Dopo la partenza, quando una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non puo' essere effettuata, l'organizzatore predispone adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del consumatore, oppure rimborsa quest'ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento del danno. 5. Se non e' possibile alcuna soluzione alternativa o il consumatore non l'accetta per un giustificato motivo, l'organizzatore gli mette a disposizione un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza o ad altro luogo convenuto, e gli restituisce la differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

Art. 13. Diritti del consumatore in caso di recesso o annullamento del servizio

1. Quando il consumatore recede dal contratto nei casi previsti dagli articoli 11 e 12, o il pacchetto turistico viene cancellato prima della partenza per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del consumatore, questi ha diritto di usufruire di un'altro pacchetto turistico di qualita' equivalente o superiore senza supplemento di prezzo, o di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore previa restituzione della differenza del prezzo, oppure gli e' rimborsata, entro sette giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione, la somma di danaro gia' corrisposta. 2. Nei casi previsti dal comma 1 il consumatore ha diritto ad essere risarcito di ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto. 3. Il comma 2 non si applica quando la cancellazione del pacchetto turistico dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti richiesto ed il consumatore sia stato informato in forma scritta almeno venti giorni prima della data prevista per la partenza, oppure da causa di forza maggiore, escluso in ogni caso l'eccesso di prenotazioni.

Art. 14. Mancato o inesatto adempimento

1. In caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico l'organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilita', se non provano che il mancato o inesatto adempimento e' stato determinato da impossibilita' della prestazione derivante da causa a loro non imputabile. 2. L'organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi e' comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti.

Art. 15. Responsabilita' per danni alla persona

1. Il danno derivante alla persona dall'inadempimento o dalla inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico e' risarcibile nei limiti delle convenzioni internazionali che disciplinano la materia, di cui sono parte l'Italia o l'Unione europea, ed, in particolare, nei limiti previsti dalla convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 sul trasporto aereo internazionale, resa esecutiva con legge 19 maggio 1932, n. 841, dalla convenzione di Berna del 25 febbraio 1961 sul trasporto ferroviario, resa esecutiva con legge 2 marzo 1963, n. 806, e dalla convenzione di Bruxelles del 23 aprile 1970 (C.C.V.), resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, per ogni altra ipotesi di responsabilita' dell'organizzatore e del venditore, cosi' come recepite nell'ordinamento. 2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in tre anni dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza, salvo il termine di diciotto o dodici mesi per quanto attiene all'inadempimento di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto turistico per le quali si applica l'art. 2951 del codice civile. 3. E' nullo ogni accordo che stabilisca limiti di risarcimento inferiori a quelli di cui al comma 1.

Art. 16. Responsabilita' per danni diversi da quelli alla persona

1. Le parti contraenti possono convenire in forma scritta, fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 1341, secondo comma, del codice civile, limitazioni al risarcimento del danno, diverso dal danno alla persona, derivante dall'inadempimento o dall'inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico. 2. La limitazione di cui al comma 1 non puo' essere, a pena di nullita', comunque inferiore a quanto previsto dall'art. 13 della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (C.C.V.), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, resa esecutiva con legge 29 dicembre 1977, n. 1084. 3. In assenza di specifica pattuizione, il risarcimento del danno e' ammesso nei limiti previsti dall'art. 13 della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (C.C.V.), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, resa esecutiva con legge 29 dicembre 1977, n. 1084 e dall'art. 1783 e seguenti del codice civile. 4. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in un anno dal rientro del viaggiatore nel luogo della partenza.

Art. 17. Esonero di responsabilita'

1. L'organizzatore ed il venditore sono esonerati dalla responsabilita' di cui agli articoli 15 e 16, quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto e' imputabile al consumatore o e' dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore. 2. L'organizzatore o il venditore apprestano con sollecitudine ogni rimedio utile al soccorso del consumatore al fine di consentirgli la prosecuzione del viaggio, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui l'inesatto adempimento del contratto sia a questo ultimo imputabile.

Art. 18. Diritto di surrogazione

1. L'organizzatore o il venditore, che hanno risarcito il consumatore, sono surrogati in tutti i diritti e azioni di quest'ultimo verso i terzi responsabili. 2. Il consumatore fornisce all'organizzatore o al venditore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga.

Art. 19. R e c l a m o

1. Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinche' l'organizzatore, il suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. 2. Il consumatore puo' altresi' sporgere reclamo mediante l'invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all'organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la localita' di partenza.

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Art. 20. Assicurazione

1. L'organizzatore e il venditore devono essere coperti dall'assicurazione per la responsabilita' civile verso il consumatore per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 15 e 16. 2. E' fatta salva la facolta' di stipulare polizze assicurative di assistenza al turista.

Art. 21. Fondo di garanzia

1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - rubrica 43 relativa alle spese per il turismo e lo spettacolo - un fondo nazionale di garanzia, per consentire, in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o dell'organizzatore, il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio del consumatore nel caso di viaggi all'estero, nonche' per fornire una immediata disponibilita' economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore. 2. Il fondo e' alimentato annualmente da una quota pari allo 0,5% dell'ammontare del premio delle polizze di assicurazione obbligatoria di cui all'art. 20 che e' versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro del tesoro, al fondo di cui al comma 1. 3. Il fondo interviene, per le finalita' di cui al comma 1, nei limiti dell'importo corrispondente alla quota cosi' come determinata ai sensi del comma 2. 4. Il fondo potra' avvalersi del diritto di rivalsa nei confronti del soggetto inadempiente. 5. Entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto verranno determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro le modalita' di gestione e di funzionamento del fondo.

Art. 22. Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore sei mesi dopo la data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

1. PREMESSA. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO. Premesso che:

a) il decreto legislativo n. 111 del 17.3.95 di attuazione della Direttiva 90/314/CE dispone a protezione del

consumatore che l’organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il consumatore si rivolge, debbano essere

in possesso dell’autorizzazione amministrativa all’espletamento delle loro attività (art. 3/1 lett. a d.lgs. 111/95).

b) il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (ai sensi dell’art. 6 del d.

lgs. 111/95), che è documento indispensabile per accedere eventualmente al Fondo di Garanzia di cui all’art. 18 delle

presenti Condizioni generali di contratto.

La nozione di ‘pacchetto turistico’ (art.2/1 d.lgs. 111/95) è la seguente:

I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, risultanti dalla prefissata

combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e

di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte:

a) trasporto;

b) alloggio;

c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (omissis) ....... che costituiscano parte significativa del

“pacchetto turistico”.

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2. FONTI LEGISLATIVE. Il contratto di compravendita di pacchetto turistico, è regolato, oltre che dalle

presenti condizioni generali, anche dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio consegnata al

consumatore. Detto contratto, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, sarà altresì

disciplinato dalle disposizioni – in quanto applicabili - della L. 27/12/1977 n°1084 di ratifica ed esecuzione della

Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970, nonché dal

sopraccitato Decreto Legislativo 111/95.

3. INFORMAZIONE OBBLIGATORIA - SCHEDA TECNICA. L’organizzatore ha l’obbligo di realizzare in

catalogo o nel programma fuori catalogo una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori da inserire nella scheda tecnica

del catalogo o del programma fuori catalogo sono:

estremi dell’autorizzazione amministrativa dell’organizzatore;

estremi della polizza assicurativa responsabilità civile;

periodo di validità del catalogo o programma fuori catalogo;

cambio di riferimento ai fini degli adeguamenti valutari, giorno o valore;

4. PRENOTAZIONI. La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del

caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione delle

prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui

l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al cliente presso l’agenzia di viaggi

venditrice.

Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri

mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall’organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a

proprio carico dal Decr. Legisl. 111/95 in tempo utile prima dell’inizio del viaggio.

5. PAGAMENTI. La misura dell’acconto, fino ad un massimo del 25% del prezzo del pacchetto turistico, da

versare all’atto della prenotazione ovvero all’atto della richiesta impegnativa e la data entro cui prima della partenza

dovrà essere effettuato il saldo, risultano dal catalogo, opuscolo o quanto altro.

Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da

determinarne, da parte dell’agenzia intermediaria e/o dell’organizzatore la risoluzione di diritto.

6. PREZZO. Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in

catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori

catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in

conseguenza alle variazioni di:

- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;

- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei

porti e negli aeroporti;

- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.

Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del

programma come riportata nella scheda tecnica del catalogo ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti

di cui sopra.

Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente indicata nella

scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo.

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7. RECESSO DEL CONSUMATORE. Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle

seguenti ipotesi:

- aumento del prezzo di cui al precedente art.6 in misura eccedente il 10%;

- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali

ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la

conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal consumatore.

Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto:

- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell'eccedenza

di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;

- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette

giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso.

Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non

oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa

comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata.

Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma verrà

addebitato –al netto dell’acconto versato di cui all’art. 5/1° comma- l’importo della penale nella misura indicata nella

scheda tecnica del Catalogo o Programma fuori catalogo (oltre al costo individuale di gestione pratica). Nel caso di

gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.

8. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA

Nell’ipotesi in cui, prima della partenza, l’organizzatore comunichi per iscritto la propria impossibilità di fornire uno

o più dei servizi oggetto del pacchetto turistico, proponendo una soluzione alternativa il consumatore potrà esercitare

alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto turistico

sostituivo proposto (ai sensi del 2° e 3° comma del precedente articolo 7).

Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda dal mancato

raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo, o da casi

di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato.

Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del

numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del consumatore del

pacchetto turistico alternativo offerto (ai sensi del precedente art. 7), l’organizzatore che annulla ( ex art. 1469 bis n.

5 Cod. Civ.), restituirà al consumatore il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall’organizzatore, tramite

l’agente di viaggio.

La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il consumatore sarebbe in

pari data debitore secondo quanto previsto dal precedente art. 7, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.

9. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA. L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità

di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del consumatore, una parte essenziale dei servizi

contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente

e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale

differenza.

Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga

rifiutata dal consumatore per seri e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo

di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo

eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti e lo rimborserà nella misura della

differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro

anticipato.

10. SOSTITUZIONI. Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:

l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza,

ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario;

il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 10 d.lgs.111/95) ed in particolare i requisiti

relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;

il soggetto subentrante rimborsi all’organizzatore tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura

che gli verrà quantificata prima della cessione.

Il cedente ed il cessionario sono inoltre solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli

importi di cui alla lettera c) del presente articolo.

In relazione ad alcune tipologie di servizi, può verificarsi che un terzo fornitore di servizi non accetti la modifica del

nominativo del cessionario, anche se effettuata entro il termine di cui al precedente punto a). L’organizzatore non

sarà pertanto responsabile dell’eventuale mancata accettazione della modifica da parte dei terzi fornitori di servizi.

Tale mancata accettazione sarà tempestivamente comunicata dall’organizzatore alle parti interessate prima della

partenza.

11. OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI. I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di

altro documento valido per tutti i paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei

certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi all’osservanza della regole di

normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le

informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative

relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore dovesse

subire a causa della loro inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni.

Il consumatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso

utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è

responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari richieste

personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile

l’attuazione.

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12. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA. La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita

in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti

autorità del paese in cui il servizio è erogato.

In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche membri della

UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o depliant una propria

descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da

parte del consumatore.

13. REGIME DI RESPONSABILITÀ’. L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo

dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da

lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del consumatore

(ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da

circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero

da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere

o risolvere.

Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle

obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti

dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle leggi o convenzioni

sopra citate.

14. LIMITI DEL RISARCIMENTO. Il risarcimento dovuto dall’organizzatore per danni alla persona non può

in ogni caso essere superiore alle indennità risarcitorie previste dalle convenzioni internazionali in riferimento alle

prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità: e precisamente la Convenzione di Varsavia del

1929 sul trasporto aereo internazionale nel testo modificato all’Aja nel 1955; la Convenzione di Berna (CIV) sul

trasporto ferroviario; la Convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV) sul contratto di viaggio per ogni ipotesi di

responsabilità dell’organizzatore. In ogni caso il limite risarcitorio non può superare l’importo di “2.000 Franchi oro

Germinal per danno alle cose” previsto dall’art. 13 n° 2 CCV e di 5000 Franchi oro Germinal per qualsiasi altro

danno e per quelli stabiliti dall’art. 1783 Cod. Civ..

15. OBBLIGO DI ASSISTENZA. L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore

imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per

disposizione di legge o di contratto.

L’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 13 e 14), quando la mancata od

inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile

o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.

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16. RECLAMI E DENUNCE. Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal

consumatore senza ritardo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano

tempestivamente rimedio.

Il consumatore può altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento,

all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di

partenza.

17. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO. Se non

espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso

gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento

del pacchetto, infortuni e bagagli. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di

rimpatrio in caso di incidenti e malattie.

18. FONDO DI GARANZIA. E’ istituito presso la Direzione Generale per il Turismo del Ministero delle

Attività Produttive il Fondo di Garanzia cui il consumatore può rivolgersi (ai sensi dell’art. 21 D. lgs. 111/95), in

caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore o dell’organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze:

a) rimborso del prezzo versato;

b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all’estero

Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi

extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore.

Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del

23/07/99, n. 349 G.U. n. 249 del 12/10/1999 (ai sensi dell’art. 21 n.5 D. lgs. n.111/95).

ADDENDUM

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA

DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI

A) DISPOSIZIONI NORMATIVE. I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, di

soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie

negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni

della CCV: art. 1, n.3 e n.6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle

relative al contratto di organizzazione nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo

servizio oggetto di contratto.

B) CONDIZIONI DI CONTRATTO. A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni

generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 4 1° comma; art. 5; art. 7; art.8; art.9; art. 10

1° comma; art. 11; art. 15; art. 17. L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione

dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto

di pacchetto turistico (organizzatore. viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del

contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).

Approvate da Assotravel, Assoviaggi, Astoi e Fiavet

Informativa ai sensi della Legge. Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 16 della L. 269/98.

La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e Il rispetto per i diritti dei bambini non conosce frontiere

alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero.

Privacy. Si informa che tutti i dati personali verranno trattati nel pieno rispetto delle disposizioni della legge 675/1996 e che il trattamento dei dati personali è diretto all’espletamento da

parte della Società delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico. I dati personali in ogni caso non saranno trasmessi ai terzi e in ogni momento potranno essere cancellati a richiesta del consumatore.

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